Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 11/03/2006 (Rv. 590891 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Abrogazione dell'art. 797 cod. proc. civ. - Autorità giurisdizionale competente alla delibazione di sentenza straniera di adozione di minori - Corte d'appello - Configurabilità - Esclusione - Tribunale per i minorenni - Sussistenza - Adozione non legittimante - Deroga a detta competenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
La legge n. 218 del 1995, nell'abrogare (ex art. 73), a far data dal 31 dicembre 1996, gli artt. 796 ss. del codice di rito, dettati in tema di delibazione di sentenze straniere - sostituendo ad essi, con gli artt. 64 e seguenti, un riconoscimento "tendenzialmente" automatico di tale pronunce al loro passaggio in giudicato nell'ordinamento di origine, e limitando la esigenza di uno specifico accertamento dei requisiti richiesti alle sole situazioni di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento, ovvero a quella in cui sia necessario procedere ad esecuzione forzata, e delineando quindi, in via meramente eventuale, allo scopo, un procedimento innanzi alla corte d'appello - ha fatto salve, all'art. 41, le disposizioni delle leggi speciali in tema di adozioni di minori, così predicando il perdurante vigore e la prevalenza, rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla riforma del diritto internazionale privato, della disciplina speciale dell'adozione internazionale di minori di cui alla legge n. 184 del 1983, che prevede, tra l'altro, la competenza in materia del tribunale per i minorenni. Detta competenza non è derogata in caso di adozione non legittimante, per effetto della esclusione, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 35, sesto comma, della legge citata, della possibilità di trascrizione della sentenza straniera, poiché l'art. 32, terzo comma, della legge stessa prevede che, in via di eccezione, il tribunale per i minorenni possa convertire l'adozione straniera non legittimante in una adozione che produca la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine, purché venga riconosciuta conforme alla Convenzione de L'Aja.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 27 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 56 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)