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Sez. 1, Sentenza n. 19450 del 23/09/2011 (Rv. 619712 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Minore marocchino - Stato di abbandono - Affidamento in "kafalah" a coniugi italiani da parte di tribunale straniero - Domanda di riconoscimento in Italia dell'affidamento - Inammissibilità - Ragioni - Regime giuridico dell'adozione internazionale - Applicazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619712-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

Deve essere dichiarata inammissibile la domanda, proposta ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riconoscimento in Italia del provvedimento di affidamento in "kafalah" di un minore in stato d'abbandono, ad una coppia di coniugi italiana, emessa dal Tribunale di prima istanza di Casablanca (in Marocco), atteso che l'inserimento di un minore straniero, in stato d'abbandono, in una famiglia italiana, può avvenire esclusivamente in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dagli artt. 29 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed attuazione della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993), con la conseguenza che, in tale ipotesi, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni speciali in materia di adozione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, della legge n. 218 del 1995.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 36 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41 com. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 66, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge 31/12/1998 num. 476 art. 3, Tratt. Internaz. 29/05/1993

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)