Sez. 2, Sentenza n. 5491 del 13/02/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164780 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - COMPETENZA - CONDIZIONI E LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - COMPETENZA - CONDIZIONI E LIMITI.*
La decisione delle questioni relative alla ammissibilità o meno dell'impugnazione rientra, di regola, nella Competenza del giudice "ad quem". Il giudice "a quo" è legittimato all'esame di tali questioni solo quando le ragioni dell'inammissibilità siano di palmare evidenza e trovino fondamento in adempimenti formali il cui accertamento non implichi una valutazione sulla fondatezza della tesi contraria. (Conf mass n 153492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)