Sez. U, Sentenza n. 121 del 20/01/1970 (Rv. 344860 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - COMPETENZA DELL'AGO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - COMPETENZA DELL'AGO - LIMITI.*
Le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti da aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi, sono di Competenza dell'autorita giudiziaria ordinaria. Tale Competenza, tuttavia, non e senza limiti, poiche il carattere pubblico dell'ente datore di lavoro e l'Esercizio, da parte sua, dei propri poteri discrezionali possono creare, accanto a situazioni di diritto soggettivo, comuni ad ogni rapporto di lavoro subordinato, situazioni d'interesse legittimo. Queste ultime situazioni sono ravvisabili in riferimento a provvedimenti amministrativi di autorganizzazione dell'ente pubblico economico (in particolare riforma dell'organico del personale), poiche, in tal caso, prevale la natura pubblicistica dell'ente stesso, e la disciplina dei rapporti di lavoro con i suoi dipendenti rimane soggetta ai limiti di quel potere discrezionale con la conseguenza, in questi casi, del venir meno della giurisdizione del giudice ordinario, il cui Sindacato, trattandosi di Atti amministrativi diretti ad adeguare la struttura dell'ente alle finalita pubbliche del medesimo, non puo estendersi oltre l'accertamento dell'esistenza del provvedimento d'autorganizzazione. (V 2995-68 2068-68 1894-68 402-68 2638-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 15/10/1925 num. 2578 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)