Sez. U, Sentenza n. 23733 del 16/11/2007 (Rv. 600381 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Illecito disciplinare - Compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario - Interpretazione della portata precettiva dell'art. 18 r.d.l. n. 511 del 1946 - Ricorso alle determinazioni assunte dal Consiglio Superiore della magistratura nell'ambito delle sue attribuzione - Legittimità - Tabelle - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, la valutazione del contrasto tra un concreto comportamento del magistrato ed il dovere che egli ha di astenersi da condotte che lo rendano immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che compromettano il prestigio dell'ordine giudiziario, ex art. 18 r.d.l. n. 511 del 1946, deve essere compiuta tenendo conto anche delle determinazioni assunte dal Cons. Sup. Magistratura nell'ambito delle sue attribuzioni e, in particolare, delle disposizioni tabellari che sono volte ad assicurare un modello di trasparenza dell'attività, alla quale i singoli magistrati non possono sottrarsi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del magistrato avverso la sentenza con cui la Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura lo aveva giudicato responsabile di avere contravvenuto ai doveri di correttezza e diligenza per non avere rispettato le direttive del presidente della sezione fallimentare del tribunale in ordine alla trattazione degli affari nel periodo feriale, secondo le norme tabellari).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)