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Sez. 2, Sentenza n. 2031 del 07/03/1997 (Rv. 502853 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Costruzione in zona sismica - Sopraelevazione - Prevenuto - Rispetto delle distanze - Necessità - Altezza superiore alla costruzione del preveniente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502853-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

Poiché il principio della prevenzione è accolto nella normativa speciale cosiddetta antisismica (legge 25 novembre 1962 n. 1684, art. 8), il vicino prevenuto, che vuole sopraelevare la sua costruzione, deve rispettare la distanza prescritta da detta normativa, anche se sopravanza in altezza la costruzione del preveniente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)