Sez. 3, Sentenza n. 7786 del 31/03/2010 (Rv. 612293 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Appello - Specificità dei motivi - Valutazione - Correlazione con le argomentazioni usate dal giudice di primo grado - Necessità - Criteri - Fattispecie in tema di criteri di liquidazione del danno morale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
La valutazione circa il rispetto, da parte dell'appellante, dell'obbligo di indicare specificamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., va compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, poiché non è possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto non generica la doglianza con cui l'appellante allegava che la liquidazione del danno non patrimoniale compiuta dal giudice di primo grado era stata eccessiva in relazione all'entità del pregiudizio, in base all'assunto che tale liquidazione era avvenuta in via equitativa e che pertanto, rispetto ad essa, la doglianza di "eccessività" era sufficiente a soddisfare il precetto di cui all'art. 342 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)