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Sez. 2, Sentenza n. 169 del 10/01/1996 (Rv. 495310 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Configurabilità - Requisiti - Utilizzazione di formule o schemi particolari - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495310-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

La disposizione dell'art. 342 cod. proc. civ., che richiede la specificità dei motivi di appello, implica solo la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e non anche che siano adoperate formule o schemi particolari nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, che è affidata alla capacità espressiva del difensore, al quale si richiede solo quella chiarezza necessaria per la individuazione delle censure che egli intende sottoporre al giudice di secondo grado e non anche una forma discorsiva ineccepibile sotto il profilo letterario ed una ordinata sequenza degli argomenti con formale enunciazione dei punti e dei motivi dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)