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Sez. L, Sentenza n. 12771 del 23/07/2012 (Rv. 624109 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Configurabilità - Strumento tecnico giuridico adottato - Irrilevanza - Sostituzione del titolare - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624109-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

La fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. civ. ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato (nella specie, locazione e non affitto d'azienda) essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)