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Sez. L, Sentenza n. 5992 del 25/03/2004 (Rv. 571541 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571541-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

La fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. civ. ricorre, oltre che nelle ipotesi espressamente contemplate della vendita, dell'affitto e della concessione in usufrutto, in tutte le ipotesi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, si abbia la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso cui tale sostituzione si attua. (Nella specie i giudici di merito avevano escluso il trasferimento di azienda sulla base di tre elementi: l'interruzione dell'attività, la natura stagionale della nuova impresa e l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato; la S.C. ha cassato la sentenza per difetto di motivazione, ravvisando carenza di indagine sull'acquisizione da parte della società cessionaria di elementi attivi e passivi dell'azienda quali l'avviamento e la titolarità dei rapporti di lavoro già in essere, nonché vizio logico nel ritenere che la modificazione di questi ultimi da tempo indeterminato a tempo determinato configurasse una diversa identità dell'organizzazione aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)