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Sez. 2, Sentenza n. 4804 del 22/04/1992 (Rv. 476899 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Accoglimento - In genere | Fondamento anche parziale dell'opposizione alla data di emissione del decreto - Revoca del decreto ingiuntivo - Necessità - Estinzione del debito successiva alla data di emissione del decreto - Irrevocabilità del decreto - Spese del procedimento - Opponibilità del pagamento in sede esecutiva.
Stato
decisa il 1992-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476899-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Accoglimento - In genere

Il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione solo quando risulti la fondatezza anche parziale dell'opposizione medesima, con riferimento alla data di emissione di quel provvedimento; cosicché, quando il debito si estingua per un adempimento successivo a tale data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, il decreto non va revocato e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)