Sez. 1, Sentenza n. 4034 del 06/04/1995 (Rv. 491675 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - IN GENERE | Penale ex art. 17 legge n. 576 del 1975 - Prescrizione - Termine.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la penale di cui all'art. 17 della legge 2 dicembre 1975 n. 576, come modificato dall'art. 4 del D.L. 4 marzo 1976 n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, essendo assimilabile alla clausola penale civilistica regolata dall'art. 1382 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 02/12/1975 num. 576 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 30 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)