Sez. 3, Sentenza n. 2656 del 08/02/2006 (Rv. 591337 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Contenuto - Effetti - Prescrizione - Termine decennale - Fondamento.
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La clausola con cui ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento il contraente è tenuto ad una determinata prestazione ha per effetto la limitazione ad essa del risarcimento dovuto, che è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)