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Sez. 3, Sentenza n. 2656 del 08/02/2006 (Rv. 591337 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Contenuto - Effetti - Prescrizione - Termine decennale - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591337-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

La clausola con cui ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento il contraente è tenuto ad una determinata prestazione ha per effetto la limitazione ad essa del risarcimento dovuto, che è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)