diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 32797 del 18/03/2013 Ud. (dep. 29/07/2013) Rv. 256663 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Cessazione dei conferimenti in discarica - Obblighi del gestore - Esercizio dell'attività di controllo e di vigilanza - Violazione - Reato - Integrazione.
Stato
decisa il 2013-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256663-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di discarica, il mancato esercizio dell'attività di controllo e vigilanza della stessa, anche dopo la cessazione dei conferimenti, lungi dal rientrare in un generico obbligo di eliminare le conseguenze del reato già perfezionato ed esaurito o dall'integrare il reato ex art. 257 del D.Lgs. n. 252 del 2006, relativo alla bonifica dei siti inquinati, é parte costitutiva del reato di gestione di discarica ambientale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto di fissare la cessazione della permanenza del reato di gestione di discarica non autorizzata in coincidenza con l'ultimo conferimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)