Sez. 3, Sentenza n. 12159 del 15/12/2016 Ud. (dep. 14/03/2017) Rv. 270354 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di discarica abusiva - Nozione comprensiva di qualsiasi contributo attivo o passivo - Concorso nel mantenimento delle condizioni del sito - Inclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il concetto di gestione di una discarica abusiva - già previsto dall'art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successivamente recepito dall'art. 256, comma terzo, del d. lgs. n. 152 del 2006 e, da ultimo, dall'art. 6, comma primo, lett. e), del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito in l. 30 novembre 2008, n. 210 - deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso. (Fattispecie relativa al concorso nell'utilizzazione di una discarica da parte del sindaco e dei funzionari responsabili dell'Ufficio tecnico comunale, posto in essere mediante violazione dell'obbligo giuridico di impedire la protrazione dello smaltimento in loco dei rifiuti).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2008 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)