Sez. U, Sentenza n. 7538 del 16/12/1986 (Rv. 449567 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - PRONUNCIA ESECUTIVA MA NON PASSATA IN GIUDICATO - QUESTIONE RELATIVA - DEDUCIBILITÀ CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - PRONUNCIA ESECUTIVA MA NON PASSATA IN GIUDICATO - QUESTIONE RELATIVA - DEDUCIBILITÀ CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio promosso davanti al tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per sentire affermare l'Obbligo dell'amministrazione di conformarsi a precedente pronuncia del medesimo tribunale (cosiddetto giudizio d'ottemperanza), la questione inerente all'invocabilità della citata norma in relazione a pronuncia esecutiva, ma non passata in giudicato, non investe le attribuzioni giurisdizionali del giudice adito, ma il fondamento nel merito della domanda, e, pertanto, non è deducibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 33 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)