Sez. 2, Ordinanza n. 1185 del 22/10/1975 Cc. (dep. 13/12/1975) Rv. 131462 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE DELLA LIBERTA PROVVISORIA SULLA BASE DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA GIA SUBITA E DELLE CONDIZIONI PSICHICHE DELL'IMPUTATO - OMESSO ESAME DELLA SUA PERSONALITA E DELLA GRAVITA DEL FATTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE DELLA LIBERTA PROVVISORIA SULLA BASE DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA GIA SUBITA E DELLE CONDIZIONI PSICHICHE DELL'IMPUTATO - OMESSO ESAME DELLA SUA PERSONALITA E DELLA GRAVITA DEL FATTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Il giudice, nell'Esercizio del suo potere discrezionale di concessione della liberta provvisoria per i reati commessi anteriormente alla legge 22 maggio 1975 n 152 sulla difesa dell'ordine pubblico, deve essenzialmente attenersi ai criteri stabiliti dall'art 254, comma secondo cod proc pen (qualita morali dell'imputato, circostanze del fatto) ; potendo prendere in esame altri elementi, quali l'eta dell'imputato, il suo stato di salute (che anche per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della predetta legge puo essere determinante solo se sia particolarmente grave e non consenta le cure necessarie nello stato di detenzione) ecc; solo se ed in quanto non siano in contrasto con i predetti primari elementi di giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)