Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010 (Rv. 612643 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere - Inidoneità a costituire giudicato sostanziale - Conseguenze - Impugnazione intesa a modificare soltanto la motivazione della sentenza - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio; ne consegue che l'impugnazione proposta avverso tale sentenza, intesa a modificarne soltanto la motivazione, deve ritenersi inammissibile, difettando in tal caso un interesse attuale ad ottenere la rimozione di eventuali accertamenti contenuti nella suddetta pronuncia. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere conseguente al sopravvenuto rilascio spontaneo dell'immobile nel corso di un'opposizione a precetto, del quale era, quindi, venuto meno l'interesse ad ottenere la declaratoria di nullità, senza che l'appellante avesse formulato ulteriori domande tese a rimuovere eventuali pregiudizi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)