Sez. L, Sentenza n. 15062 del 28/11/2001 (Rv. 550646 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere - Inidoneità a costituire giudicato sostanziale - Conseguenze - Impugnazione intesa a modificare soltanto la motivazione della sentenza - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio; ne consegue che l'impugnazione proposta avverso tale sentenza, intesa a modificarne soltanto la motivazione, deve ritenersi inammissibile, difettando in tal caso un interesse attuale ad ottenere la rimozione di eventuali accertamenti contenuti nella suddetta pronuncia (nella specie, relativa a domanda di corresponsione di prestazione previdenziale, il giudice di primo grado, a seguito dell'avvenuto riconoscimento della prestazione in sede amministrativa, aveva dichiarato in dispositivo la cessazione della materia del contendere, condannando l'INPS alle spese processuali, e nella motivazione aveva invece affermato l'infondatezza della domanda nel merito; la S.C., in virtù del principio sopra enunciato, ha cassato la sentenza di merito che, accogliendo l'appello proposto dall'assicurato, aveva dichiarato la nullità della pronuncia del primo giudice e proceduto a sua volta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed alla condanna dell'INPS, quale soccombente virtuale, al pagamento delle spese).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)