Sez. 3, Sentenza n. 1782 del 09/06/1972 (Rv. 358754 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - NELLA VENDITA DI ANIMALI - IN GENERE - ANIMALE AFFETTO DA MALATTIA CONTAGIOSA - NULLITA DELLA VENDITA - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - NELLA VENDITA DI ANIMALI - IN GENERE - ANIMALE AFFETTO DA MALATTIA CONTAGIOSA - NULLITA DELLA VENDITA - CONDIZIONI.*
Nelle vendite di animali, se l'animale e affetto da una delle malattie contagiose elencate nel regolamento di polizia veterinaria, il negozio deve considerarsi nullo per illiceita dell'oggetto derivante dal divieto di alienazione. (nella specie trattavasi di bovini effetti da brucellosi per i quali il suddetto regolamento, prescrive i provvedimenti dell'isolamento e del sequestro, ponendo, cosi, in concreto, il divieto dell'alienabilita dei detti animali). (Conf 872'55).*
Riferimenti normativi: Legge 08/02/1954 num. 320 art. 10, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1496, Legge 08/02/1954 num. 320 art. 1, Legge 08/02/1954 num. 320 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)