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Sez. 1, Sentenza n. 28273 del 16/04/2026 Cc. (dep. 24/07/2026) Rv. 290318-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Revoca disposta in conseguenza della presentazione di una denuncia nei confronti del condannato - Successiva archiviazione del procedimento - Rilevanza sulla preclusione triennale di cui all’art. 58-quater ord. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290318-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, previsto dall'art. 58-quater, comma 3, ord. pen., permane anche se il procedimento penale relativo al fatto che aveva contribuito a determinarla si sia concluso con l'archiviazione. (Conf.: Sez. 1, n. 1160 del 1994, Rv. 197165-01). (In motivazione la Corte ha chiarito che, avendo la preclusione natura oggettiva, il giudice chiamato a pronunciarsi in merito a una successiva richiesta di applicazione di misure alternative non può che prenderne atto, non essendogli consentita alcuna valutazione incidentale di merito).

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 11 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)