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Sez. 1, Sentenza n. 14860 del 19/02/2020 Cc. (dep. 13/05/2020) Rv. 279123 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative - Divieto di concessione previsto dall'art. 58-quater, comma 2, ord. pen. - Limitazione al procedimento in cui è intervenuta la revoca della misura alternativa - Esclusione - Estensione a qualsiasi procedimento esecutivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279123-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)