Sez. 2, Sentenza n. 3225 del 27/12/1963 (Rv. 264916 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - RINUNZIA AL MANDATO - INTERRUZIONE - ESCLUSIONE - RINVIO DELL'UDIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - RINUNZIA AL MANDATO - INTERRUZIONE - ESCLUSIONE - RINVIO DELL'UDIENZA.*
La rinunzia al mandato da parte del procuratore ad litem, non importando l'interruzione del processo, non ne puo ritardare la definizione e non ha altro effetto che quello di giustificare la designazione di altro procuratore in luogo di quello rinunziante. Nessun particolare Onere sussiste per il giudice, ma soltanto la facolta, qualora la rinunzia sia avvenuta all'udienza o in tempo immediatamente precedente, di consentire, ove ne ravvisi l'opportunita, un rinvio. (V 93/60, 1570/56, 455/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)