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Sez. 1, Sentenza n. 2142 del 07/04/1982 (Rv. 420015 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - RINUNZIA - RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420015-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - RINUNZIA - RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi degli artt. 85 e 301, ultimo comma, cod. proc. civ., la rinunzia al mandato da parte del difensore di una delle parti non può costituire legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa. (V 2260/69, mass n 341635; (V 3225/63, mass n 264916).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)