Sez. 1, Sentenza n. 2142 del 07/04/1982 (Rv. 420015 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - RINUNZIA - RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - RINUNZIA - RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai sensi degli artt. 85 e 301, ultimo comma, cod. proc. civ., la rinunzia al mandato da parte del difensore di una delle parti non può costituire legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa. (V 2260/69, mass n 341635; (V 3225/63, mass n 264916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)