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Sez. 6, Sentenza n. 9901 del 08/07/1998 Ud. (dep. 17/09/1998) Rv. 213052 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Esame del testimone - Richiesto sia dal pubblico ministero sia dalla parte privata - Ordine nell'assunzione della prova - Assegnazione della precedenza al pubblico ministero - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213052-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE

In tema di ordine di assunzione delle prove, non essendo espressamente contemplata dalla legge la ipotesi della richiesta concorrente delle parti (nella specie, pubblico ministero e imputato) di esaminare un testimone sulle stesse circostanze, deve ritenersi in tal caso che, non potendosi in concreto distinguere sul piano logico un esame diretto e un controesame, il contraddittorio resta assicurato sempre che la accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all'esame, secondo l'ordine che, ai sensi dell'art. 496, comma 1, cod. proc. pen., assegna la precedenza alla pubblica accusa. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato si era rifiutata di procedere all'esame del teste dopo quello effettuato dal pubblico ministero: la S.C. ha in proposito affermato che tale rifiuto ben poteva dal giudice di merito essere messo a fondamento della revoca dell'ordinanza ammissiva del teste, equivalendo il rifiuto della parte privata a rinuncia all'esame del teste).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 496 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 496 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)