Sez. 1, Sentenza n. 30286 del 27/06/2002 Ud. (dep. 09/09/2002) Rv. 222586 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Esame dell'imputato - Richiesta dell'imputato e del p.m. - Assegnazione di precedenza al p.m. - Rifiuto di rispondere - Applicabilità dell'art. 513 c.p.p. - Ammissibilità - Reiterazione successiva della richiesta di esame da parte dell'imputato - Inammissibilità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO
In caso di rifiuto dell'esame richiesto dal p.m. da parte dell'imputato, è legittima la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di indagini preliminari, ai sensi dell' art. 513, comma 1 cod. proc. pen., e l'espletamento di tale attività processuale, unitamente al rilascio di dichiarazioni spontanee, precludono successivamente la reiterazione della richiesta di esame avanzata dall'imputato medesimo. (In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale che ha respinto la nuova richiesta di esame dell'imputato sollecitata dai difensori, dopo che lo stesso si era rifiutato di sottoporsi all'incombente istruttorio, a seguito del rigetto della richiesta della difesa di espletamento dell'esame prima di quello del pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 496 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 496 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)