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Sez. L, Sentenza n. 7053 del 28/11/1986 (Rv. 449126 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RELAZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449126-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RELAZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

La relazione della causa che, nei giudizi innanzi ad organi collegiali, deve precedere la discussione delle parti sia nel rito ordinario (art. 275 cod. proc. civ.) che in quello del lavoro (art. 437 cod. proc. civ.) non è prescritta a pena di nullità e la sua omissione non inficia, quindi, la validità della successiva sentenza, non essendo tale sanzione contemplata da alcuna specifica norma né derivando la stessa dai principi fondamentali che regolano il processo civile. (V 3237/81, mass n 413814).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)