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Sez. L, Sentenza n. 3237 del 16/05/1981 (Rv. 413814 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - PREVIA RELAZIONE ORALE DEL GIUDICE - MANCANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413814-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - PREVIA RELAZIONE ORALE DEL GIUDICE - MANCANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

La relazione orale del giudice, che, nei giudizi davanti agli organi collegiali deve procedere, tanto per il rito ordinario (art 275 cod proc civ) quanto per quello del lavoro (art 437 cod proc civ), la discussione delle parti, non e prescritta a pena di nullita, e non inficia, quindi la validita della successiva decisione, non essendo tale sanzione prevista da alcuna norma specifica né postulata da principi fondamentali che regolano lo svolgimento del processo civile. (Conf 1255/76, mass n 379943).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)