Sez. 2, Sentenza n. 22761 del 27/10/2014 (Rv. 633735 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RETRIBUZIONE | Determinazione - Nell'atto costitutivo o con specifica delibera dell'assemblea - Mancanza - Determinazione da parte del giudice - Necessità - Accordi con l'amministratore della società - Ammissibilità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RETRIBUZIONE
La misura del compenso dei componenti del collegio sindacale di società di capitali, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ., deve essere stabilita nell'atto costitutivo o deve essere fissata dall'assemblea, sicché, in mancanza di tale indicazione, va determinata dal giudice ex art. 2233 cod. civ., non potendosi attribuire alcuna rilevanza ad eventuali accordi intercorsi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)