Sez. 1, Sentenza n. 14640 del 31/05/2008 (Rv. 604017 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RETRIBUZIONE | Società cooperative - Sindaci - Onerosità dell'incarico - Conseguenze - Devoluzione all'assemblea del riconoscimento e della determinazione del compenso - Nullità dello statuto - Sussistenza - Determinazione del compenso da parte del giudice - Necessità - Fattispecie interna di opposizione allo stato passivo del fallimento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RETRIBUZIONE
L'incarico di componente del collegio sindacale anche nella società cooperativa è, ai sensi dell'art.2402 cod. civ. (richiamato dall'art.2516 cod. civ., nel testo "ratione temporis" vigente), necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione; ne consegue che, ove l'entità del compenso non sia stabilita nell'atto costitutivo nè fissata dall'assemblea, il giudice che ne sia richiesto - nella specie, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento dell'ente - ha l'obbligo di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'art.2233 cod. civ., non rappresentando un ostacolo la clausola dello statuto che demanda alla stessa assemblea la predetta scelta, attesa l'invalidità di tale previsione la quale si risolve nell'affermazione dell'opposta regola della gratuità dell'incarico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2402, Cod. Civ. art. 2516, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)