Sez. L, Sentenza n. 11803 del 29/11/1993 (Rv. 484532 - 01)
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere | In favore del contumace vittorioso - Inammissibilità.
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere
Poiché la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale onde ottenere il riconoscimento e la attuazione del suo diritto (nei limiti beninteso in cui le spese sostenute siano risultate necessarie e adeguate a tali fini), la condanna non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, giacché questi, non avendo spiegato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese, al cui rimborso abbia diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)