Sez. 1, Sentenza n. 9419 del 25/09/1997 (Rv. 508243 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Funzione - Pronuncia in favore del contumace vittorioso - Inammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento di un suo diritto e, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi non avendo espletato alcuna attività processuale non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)