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Sez. 3, Sentenza n. 4016 del 23/02/2006 (Rv. 587534 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Impresa assicurativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Limite dei massimali di legge - Decreti modificativi della relativa tabella - Natura di atti normativi di rango secondario - Conoscibilità "ex officio" da parte del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587534-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In tema di risarcimento del danno per la responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dagli articoli 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969 n.990, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella "A" , richiamata dall'articolo 21 della legge medesima, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, sono conoscibili "ex officio" dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nel liquidare il danno, aveva ritenuto di poter prescindere dal massimale stabilito a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non avendone tenuto conto il giudice di primo grado e non essendo stata tale statuizione gravata di specifica impugnazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)