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Sez. 3, Sentenza n. 10479 del 01/06/2004 (Rv. 573297 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA | Massimale ex art. 21 legge 990 del 1969 - Fissazione dei limiti - Decreti ministeriali di aggiornamento - Natura - Atto normativo - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573297-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, richiamata dall'art. 21 della predetta legge, hanno natura di atti normativi sebbene non di rango primario, e, quindi, sono conoscibili "ex officio" dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)