Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25251 del 27/11/2014 (Rv. 633499 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE | Estinzione del debito dell'ente pubblico previdenziale - Prova per presunzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza, ai sensi dell'art. 1199 cod. civ., non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni, occorrendo, al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi, un'apposita prescrizione di legge, al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale ex art. 55 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e nel relativo regolamento (artt. 26 ss. r.d. 23 maggio 1924, n. 827) per i pagamenti eseguiti dallo Stato, non applicabili all'Inps. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto raggiunta la prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'INPS sulla base della mancata contestazione da parte dell'assicurato e della compiuta indicazione dei dati del versamento da parte dell'Istituto previdenziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 55, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)