Sez. U, Sentenza n. 2201 del 21/06/1969 (Rv. 341534 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO FORMALE - SUSSISTENZA - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO FORMALE - SUSSISTENZA - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE.*
Le decisioni delle commissioni tributarie, se non impugnate, acquistano valore definitivo e forza di giudicato formale. L' amministrazione attiva non puo, invero, direttamente eliminarle, modificarle o correggerle, ma puo soltanto avvalersi degli stessi mezzi di impugnazione concessi al contribuente ed, intervenuta la decisione della commissione centrale, rivolgersi, entro sei mesi dal giorno della relativa notifica, all' AGO, per far dichiarare la legittimita della propria pretesa. Essa, inoltre, soltanto dopo la pronuncia di legittimita della pretesa tributaria, potra rettificare l'atto dichiarato illegittimo o procedere a nuova imposizione. Ove, ne essa, ne il contribuente si avvalgano dei mezzi di impugnazione concessi dalla legge le decisioni delle commissioni tributarie acquistano carattere di intangibilita, restando preclusa la possibilita di rimetterle in discussione dinanzi alla autorita giudiziaria ordinaria. (V. 2175-69, mass. N.341492).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 31, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)