Sez. 1, Sentenza n. 1971 del 22/06/1971 (Rv. 352566 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - AUTONOMIA DEL GIUDIZIO ORDINARIO RISPETTO AI PROCEDIMENTI SVOLTI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROPONIBILITA DI NUOVE ECCEZIONI E DIFESE - FATTISPECIE IN TEMA DI ECCEZIONE RELATIVA ALL'AVVENUTA TRANSAZIONE SULL'OBBLIGO TRIBUTARIO EX ART 35 DELLA LEGGE 250 DEL 1951.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - AUTONOMIA DEL GIUDIZIO ORDINARIO RISPETTO AI PROCEDIMENTI SVOLTI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROPONIBILITA DI NUOVE ECCEZIONI E DIFESE - FATTISPECIE IN TEMA DI ECCEZIONE RELATIVA ALL'AVVENUTA TRANSAZIONE SULL'OBBLIGO TRIBUTARIO EX ART 35 DELLA LEGGE 250 DEL 1951.*
Data l'autonomia dei procedimenti in materia tributaria davanti alle commissioni tributarie e davanti al giudice ordinario, non V'e preclusione ad una deduzione ex novo davanti al tribunale in quanto la mancata eccezione o difesa davanti alle commissioni tributarie non solo non osta alla proponibilita dell'eccezione, in Sede giudiziaria, ma altresi all'eventuale realta obiettiva del fatto ritenuta dai giudici di merito. (nella specie era stato eccepita per la prima volta davanti all'AGO l'accettazione transattiva dell'Obbligo di pagare l'imposta ex art 35 della legge 11 gennaio 1951 n 25). (V 2201'69, mass n 341534).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1951 num. 25 art. 35, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)