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Sez. 1, Sentenza n. 25966 del 09/05/2001 Cc. (dep. 26/06/2001) Rv. 219280 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Art 665 comma 4 bis cod. proc.pen. - Provvedimenti emessi dallo steso tribunale in composizione monocratica o collegiale - Disciplina.
Stato
decisa il 2001-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219280-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Il comma 4 bis dell'art. 665 cod.proc.pen.(introdotto dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51) secondo cui se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio, mira a disciplinare una sorta di competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito di un organo unico, quale è il tribunale; ne consegue che detta norma, che deroga a quella contenuta nel comma 4 del medesimo articolo (che stabilisce la competenza all'esecuzione nel caso di provvedimenti emessi da più giudici), non è attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)