Sez. 1, Sentenza n. 19054 del 10/03/2004 Cc. (dep. 23/04/2004) Rv. 228651 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Art. 665, coma quarto bis, cod. proc. pen. - Esecuzione di plurime sentenze - Giudice dell'esecuzione competente - Competenza del collegio - Limitazione della regola al solo caso in cui trattasi sempre dello stesso tribunale - Ragioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
La regola dettata dall'art. 665, comma quarto bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, deve intendersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunziati dallo stesso tribunale. Qualora, invece, l'esecuzione abbia ad oggetto pronunzie adottate da giudici diversi, la competenza, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod.proc. pen., spetta al giudice, monocratico o collegiale, che abbia emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)