Sez. 3, Sentenza n. 539 del 15/02/1969 (Rv. 338688 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - FACOLTA DI SOSTITUZIONE CON ALTRO PROCURATORE - PRESUPPOSTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - FACOLTA DI SOSTITUZIONE CON ALTRO PROCURATORE - PRESUPPOSTI.*
La facolta di sostituire a se altri procuratori, prevista dall'art. 9 del dll 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento forense, presuppone necessariamente che debba trattarsi di attivita processuali da svolgersi nell'ambito del distretto di appartenenza del procuratore munito di mandato, e che i sostituti siano procuratori esercenti nello stesso distretto. (nella specie e stata esclusa la validita di un mandato conferito da un procuratore ad lites, autorizzato 'a sostituire a se altri legalì, a professionista iscritto in altro distretto, che aveva firmato l'atto di citazione). (V. N.224-66, mass. N.320419).*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)