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Sez. 1, Sentenza n. 201 del 23/01/1967 (Rv. 325940 - 01)

FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RELAZIONE DEL CURATORE SU FATTI APPRESI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1967-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325940-01

FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RELAZIONE DEL CURATORE SU FATTI APPRESI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - VALORE PROBATORIO.*

Il riferimento di fatti, conosciuti dal curatore del fallimento nell'Esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, avendo valore presuntivo di veridicita dei medesimi puo costituire fonte di convincimento del giudice, ove non sia contrastato da prova contraria. (Cfr.3471-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)