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Sez. 3, Sentenza n. 3210 del 28/06/1978 (Rv. 392657 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - IN GENERE - DEDUZIONE DI ERRORI CONTENUTI NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO GIA VAGLIATA DAL GIUDICE D'APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392657-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - IN GENERE - DEDUZIONE DI ERRORI CONTENUTI NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO GIA VAGLIATA DAL GIUDICE D'APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art 360 ultimo comma, cod proc civ, con il ricorso per Cassazione possono essere impugnate solo le sentenze pronunciate in grado d'appello, e non e quindi consentito denunciare errori contenuti nella decisione del giudice di primo grado, sulla quale abbia pronunciato il giudice d'appello: infatti il ricorso per Cassazione demanda alla Corte suprema il controllo di legittimita soltanto sulla sentenza impugnata e non anche su quella di primo grado. (Conf 3300/75, mass n 377417; (Conf 1553/73, mass n 364365; (Conf 842/73, mass n 363149).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)