Sez. 3, Sentenza n. 3210 del 28/06/1978 (Rv. 392657 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - IN GENERE - DEDUZIONE DI ERRORI CONTENUTI NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO GIA VAGLIATA DAL GIUDICE D'APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - IN GENERE - DEDUZIONE DI ERRORI CONTENUTI NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO GIA VAGLIATA DAL GIUDICE D'APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art 360 ultimo comma, cod proc civ, con il ricorso per Cassazione possono essere impugnate solo le sentenze pronunciate in grado d'appello, e non e quindi consentito denunciare errori contenuti nella decisione del giudice di primo grado, sulla quale abbia pronunciato il giudice d'appello: infatti il ricorso per Cassazione demanda alla Corte suprema il controllo di legittimita soltanto sulla sentenza impugnata e non anche su quella di primo grado. (Conf 3300/75, mass n 377417; (Conf 1553/73, mass n 364365; (Conf 842/73, mass n 363149).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)