Sez. 3, Sentenza n. 949 del 15/02/1982 (Rv. 418808 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 360 ultimo comma, cod. proc. civ., con il ricorso per Cassazione possono essere impugnate solo le sentenze pronunciate in grado d'appello, e non e quindi consentito denunciare errori contenuti nella decisione del giudice di primo grado, sulla quale abbia pronunciato il giudice d'appello: infatti il ricorso per Cassazione demanda alla Corte suprema il controllo di legittimità soltanto sulla sentenza impugnata e non anche su quella di primo grado. (Conf 3210/78, mass n 392657; (Conf 3300/75, mass n 377417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)