Sez. 3, Sentenza n. 2164 del 11/04/1981 (Rv. 412884 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALORE - RIVALUTAZIONE - AUTOMATICITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALORE - RIVALUTAZIONE - AUTOMATICITA.*
In tema di rivalutazione monetaria, la norma del secondo comma dell'art 1224 cod civ, che esige la prova del maggior danno, e dettata esclusivamente con riferimento alle obbligazioni sin dall'origine pecuniarie (e, cioe, ai cosiddetti 'debiti di valutà ); qualora si verta invece in tema di risarcimento dei danni, il debito e inquadrato fra quelli 'di valorè, rispetto ai quali la rivalutazione monetaria e applicabile automaticamente, mirando il risarcimento a ristabilire l'equilibrio patrimoniale del creditore e dovendosi riportare il debito al valore attuale della moneta, momento in cui, per l'avvenuta liquidazione, esso si trasforma in obbligazione pecuniaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)