Sez. U, Sentenza n. 4214 del 19/07/1982 (Rv. 422196 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SOMMA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO - RIVALUTAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SOMMA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO - RIVALUTAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
La rivalutazione monetaria della somma liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento del danno può essere compiuta anche d'ufficio dal giudice d'appello, ove manchi una rinuncia espressa o tacita dell'interessato, tenuto conto che la obbligazione risarcitoria integra un debito di valore, diretto alla reintegrazione del danneggiato nella situazione economica preesistente al fatto dannoso, e che la sua trasformazione in debito di valuta si verifica solo con il passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione. (V 2164/81, mass n 412884; (V 5279/80, mass n 409121; (V 3381/80, mass n 407188).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)