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Sez. 2, Sentenza n. 12990 del 05/03/2003 Ud. (dep. 20/03/2003) Rv. 224907 - 01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ | Richiesta del pubblico ministero di fissazione dell'udienza di comparizione - Omissione - eventuale inesistenza, abnormità o nullità del decreto di citazione e degli atti processuali successivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224907-01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ

La richiesta del pubblico ministero di fissazione dell'udienza di comparizione, prevista dall'art. 132, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., depositata in segreteria ai sensi dell'art. 160 dicp. Att. cod. proc. pen., non costituisce esercizio dell'azione penale da parte della pubblica accusa, ma atto interno dell'ufficio del pubblico ministero, avente come scopo la sollecitazione del potere ordinatorio del presidente del tribunale di fissazione delle udienze di comparizione. L'eventuale omissione della richiesta non determina pertanto l'inesistenza o l'abnormità del decreto di citazione e neppure la nullità dello stesso e degli atti processuali successivi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 132 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 132 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 160, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 160, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 160, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)