Sez. 2, Sentenza n. 5494 del 16/11/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215393 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Decreto di citazione a giudizio privo dell'indicazione della data di udienza - Deposito in segreteria in attesa di completamento - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, perché il decreto di citazione a giudizio possa spiegare l'effetto interruttivo di cui all'art. 160 c.p. è necessario che sia completo di tutti i suoi elementi costitutivi, cui è estraneo solo l'atto di notificazione. Non è idoneo pertanto ad interrompere la prescrizione il decreto di citazione privo dei dati relativi all'udienza di comparizione, il quale rimane atto interno dell'organo propulsore dell'azione penale e non acquisisce, ancorché depositato in segretaria ai fini della richiesta di fissazione della data di udienza prevista dagli artt. 132, comma 2, e 160, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la veste formale che gli è propria per l'assenza di un requisito tipico, necessario per il raggiungimento della funzione assegnatagli dall'ordinamento. (Fattispecie relativa a giudizio svoltosi con l'applicazione delle disposizioni antecedenti alla l. 16 dicembre 1999, n. 479).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 132, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 132, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 160, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)