Sez. L, Sentenza n. 13368 del 07/10/2000 (Rv. 540864 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Competenza esclusiva del giudice del merito - Eccezioni - Incensurabilità in sede di legittimità dell'interpretazione offerta dal giudice del merito - Limiti - Fattispecie relativa alla prima norma transitoria allegata all'art. 24 del CCNL del 1989 per i dipendenti dell'ENEL.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune con l'individuazione della volontà delle parti è riservata, salva l'eccezione dei contratti collettivi dell'ex pubblico impiego introdotta dall'art. 68, comma quinto, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (aggiunto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998), all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva interpretato la prima norma transitoria allegata all'art. 24 del CCNL 1989 dei dipendenti dell'ENEL nel senso che essa avesse disposto l'ultrattività non solo delle graduatorie, fino alla loro naturale scadenza, ma anche del sistema degli assiemi omogenei, previsto dall'art. 24 del CCNL del 1986 e costituente parte integrante del medesimo sistema concorsuale, ancorché contestualmente tale sistema fosse stato abbandonato nella disciplina a regime prevista nel 1989).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)