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Sez. L, Sentenza n. 5004 del 11/03/2004 (Rv. 571003 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Competenza esclusiva del giudice del merito - Eccezioni - Incensurabilità in sede di legittimità dell'interpretazione offerta dal giudice del merito - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571003-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, salva l'eccezione dei contratti collettivi dell'ex pubblico impiego introdotta dall'art. 68, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'art. 34 del CCNL del 1992 per il settore grafico, così come l'art. 36 del CCNL del 1996, nel disporre che il TFR si computa sommando per ciascun anno una quota di retribuzione, dovesse essere interpretato alla luce della nozione di retribuzione definita dai medesimi CCNL come quanto complessivamente percepito per la prestazione lavorativa nell'orario normale, con conseguente esclusione della possibilità di computare nel TFR il compenso per lavoro straordinario che, per definizione, non è percepito per la prestazione resa nell'orario normale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)