Sez. 1, Sentenza n. 9590 del 18/08/1992 (Rv. 478558 - 01)
Tributi (in generale) - Condono fiscale | Ex D.L. n. 660 del 1973 - Pendenze tributarie - Definizione automatica - Domanda - Esclusione di una o più annualità - Conseguenze - Amministrazione finanziaria - Imposta - Liquidazione anche per le annualità escluse - Ammissibilità.
Tributi (in generale) - Condono fiscale
In tema di condono ex D.L. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1983 n. 823, qualora la domanda di definizione automatica delle pendenze tributarie escluda dalla richiesta di condono una o più annualità (nella specie sull'erroneo presupposto della inesistenza di pendenze suscettibili di definizione agevolata), l'amministrazione finanziaria può legittimamente provvedere alla liquidazione, secondo i criteri del richiesto condono, anche per le annualità escluse con la iscrizione a ruolo della relativa imposta, considerando non apposta la limitazione inscritta nella domanda di condono, attesa la prevalenza del principio di conservazione degli atti giuridici rispetto alla nullità globale della istanza ai sensi dell'art. 1 del detto provvedimento di condono, in rispondenza alla finalità di favorire il più possibile la definizione del contenzioso tributario ed alla regola più favorevole al contribuente, che altrimenti non avrebbe usufruito della definizione agevolata per le altre annualità d'imposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1767, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 1 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 3, Legge 19/12/1973 num. 823 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)